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Consenso informato

Il consenso informato tutela ed informa il paziente sulla natura e sullo svolgimento delle cure a cui dovrà esser sottoposto per curare una determinata patologia.

Esistono due forme di consenso informato: verbale e scritto.

Il consenso scritto si redige nei casi in cui l’esame clinico o la terapia medica possono comportare conseguenze per la salute e l’incolumità della persona. Se il paziente rifiuta il consenso, il medico ha l’obbligo di non eseguire o di interrompere l’esame clinico o la terapia in questione.

Il consenso verbale si attua quando il rapporto di fiducia tra il medico e il paziente è consolidato e questo tipo di consenso deve essere espresso direttamente al medico. Se la cura considerata prevede più fasi diverse e separabili, ogni fase può necessitare di un consenso separato: il paziente deve dare il suo consenso per ogni singola parte di cura.

È legittimo revocare un consenso già dato ed interrompere una cura in corso, sempre che questo non sia materialmente impossibile o non metta a serio rischio la vita della persona. Il consenso informato ad una determinata cura può essere espresso da un’altra persona solo se questa è stata delegata chiaramente dal paziente stesso. Se il paziente è minorenne, il consenso è automaticamente delegato ai genitori. Il minorenne, però, ha diritto ad essere informato e ad esprimere i suoi desideri, che devono essere tenuti in considerazione. Se il paziente è maggiorenne ma è incapace di intendere e volere, è il tutore legale a dovere esprimere il consenso.

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